In sintesi
Ai sensi dell’art. 4, n. 12, GDPR, la violazione dei dati personali è una violazione di sicurezza che comporta distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso non autorizzato a dati personali.
Il titolare deve contenere l’evento, preservare le evidenze, accertare il perimetro, valutare il rischio per i diritti e le libertà e documentare ogni decisione.
Se la violazione presenta un rischio, il titolare deve notificare il Garante senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dalla conoscenza, ai sensi dell’art. 33 GDPR.
Se il rischio è elevato, il titolare deve anche comunicare la violazione agli interessati ai sensi dell’art. 34 GDPR, salvo le eccezioni documentate previste dalla disposizione.
1. Inquadramento normativo
La gestione del data breach richiede una lettura coordinata del GDPR, del Codice privacy e delle discipline settoriali di cybersicurezza applicabili.
La disciplina della violazione dei dati personali (data breach) è imperniata sul Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), direttamente applicabile, e sul d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice), nel testo modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101. Il quadro va letto sistematicamente: definizioni (art. 4, n. 12), principi (art. 5), accountability e misure organizzative (artt. 24 e 32), rapporti titolare-responsabile (art. 28), notificazione e comunicazione (artt. 33 e 34), DPO (artt. 37-39), poteri dell’autorità (art. 58), responsabilità risarcitoria (art. 82) e sanzioni (art. 83).
Restano centrali le Guidelines on Personal data breach notification under Regulation 2016/679, WP250 rev.01, del Gruppo Articolo 29, fatte proprie dall’EDPB, nonché gli orientamenti e gli strumenti del Garante per la protezione dei dati personali. Le fonti non autorizzano automatismi: la risposta deve essere proporzionata ai fatti accertati e documentata.
Discipline settoriali di cybersicurezza, incluso il d.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 (NIS2), possono imporre obblighi paralleli. Soggetti obbligati, soglie, destinatari, contenuti e termini devono essere verificati separatamente; tali obblighi non vanno confusi né sostituiscono quelli degli artt. 33-34 GDPR.
2. Definizioni e perimetro dell’evento
Un incidente è un data breach GDPR soltanto quando coinvolge dati personali e incide sulla loro riservatezza, integrità o disponibilità.
2.1. Dato personale, trattamento e violazione
Ai sensi dell’art. 4, n. 12, GDPR, la violazione dei dati personali è una violazione di sicurezza che coinvolge dati personali con effetti sulla riservatezza, sull’integrità o sulla disponibilità.
È dato personale ogni informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; è trattamento qualsiasi operazione compiuta su dati personali. La violazione dei dati personali è una violazione di sicurezza che comporta, accidentalmente o in modo illecito, distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata o accesso non autorizzato a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati. La nozione comprende quindi violazioni di riservatezza, di integrità e di disponibilità, anche concorrenti.
Un incidente di sicurezza che non coinvolga dati personali può essere grave sul piano tecnico o contrattuale, ma non è per ciò solo un data breach GDPR. La qualificazione richiede un accertamento ragionevole del perimetro informativo, senza attendere una certezza irrealistica che ritardi le decisioni.
2.2. Il significato di «sensibile»
La valutazione del rischio deve considerare sia le categorie particolari dell’art. 9 GDPR sia la sensibilità concreta di dati che possono produrre conseguenze rilevanti.
Nel lessico vigente il GDPR non impiega «dati sensibili» come categoria normativa generale, bensì «categorie particolari di dati personali» ex art. 9: dati che rivelano origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale; dati genetici; dati biometrici trattati per identificare univocamente una persona; dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale. I dati relativi a condanne penali e reati sono distintamente disciplinati dall’art. 10 GDPR.
La sensibilità concreta ai fini del rischio è più ampia della tassonomia dell’art. 9. Dati finanziari, credenziali di autenticazione, dati di localizzazione, comunicazioni riservate, dati di minori e combinazioni di informazioni possono produrre conseguenze rilevanti pur senza divenire automaticamente categorie particolari. La valutazione deve pertanto considerare contesto, collegabilità e prevedibili effetti sugli interessati.
3. Governance e soggetti coinvolti
Il titolare conserva la decisione finale su qualificazione, rischio, notifica e comunicazione, mentre gli altri soggetti devono alimentare tempestivamente il flusso informativo.
Il titolare determina finalità e mezzi del trattamento e conserva la decisione finale su qualificazione, rischio, notifica e comunicazione. Il responsabile ex art. 28 deve assistere il titolare nei limiti contrattuali e informarlo senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione. Autorizzati, IT/security, legal/compliance, comunicazione e vertice devono operare secondo canali di escalation previamente definiti.
Le clausole contrattuali devono regolare tempi e contenuti dell’avviso, cooperazione investigativa, accesso a log ed evidenze, sub-responsabili, misure di contenimento e flussi informativi. Esse non trasferiscono al responsabile la responsabilità finale del titolare né possono ridurre gli obblighi legali.
4. Procedura operativa
La procedura deve integrare preparazione, contenimento, preservazione delle evidenze, valutazione del rischio, decisione e chiusura documentata.
4.1. Preparazione, rilevazione e preservazione
La preparazione organizzativa riduce il tempo necessario per isolare l’evento e rendere affidabili le evidenze.
La preparazione richiede incident response plan, ruoli reperibili, canali di escalation, inventario di sistemi e trattamenti, contatti dei fornitori, modelli di registro e procedure di comunicazione. Alla rilevazione si procede a triage: isolare l’evento, verificare se siano coinvolti dati personali e preservare log, immagini, ticket e ulteriori evidenze, mantenendo una catena di custodia idonea alla loro affidabilità.
4.2. Contenimento e conoscenza della violazione
Il termine per la notifica decorre dalla ragionevole certezza che un incidente di sicurezza coinvolga dati personali, non dalla ricostruzione completa.
Contenimento, eradicazione e ripristino devono procedere senza compromettere l’analisi. Il termine decorre da quando il titolare ha conoscenza della violazione, ossia dispone di un grado ragionevole di certezza che si sia verificato un incidente di sicurezza con dati personali; non dalla completa ricostruzione. Il titolare deve censire sistemi, trattamenti, dati e interessati coinvolti e aggiornare progressivamente il quadro.
4.3. Decisione, aggiornamento e chiusura
La decisione su notifica e comunicazione deve essere motivata, aggiornata con le nuove informazioni e seguita da remediation e lessons learned.
Sulla base della valutazione del rischio, il titolare decide motivatamente se notificare e se comunicare. La notifica iniziale può essere completata per fasi quando non siano disponibili tutte le informazioni. Seguono aggiornamenti, remediation tecnica e organizzativa, lessons learned, revisione delle misure ex art. 32 e chiusura formalizzata dell’incidente.
5. Valutazione del rischio
La soglia tra sola documentazione, notifica al Garante e comunicazione agli interessati dipende dalla probabilità e dalla gravità delle conseguenze per i diritti e le libertà.
La valutazione considera tipologia della violazione; natura, sensibilità e volume dei dati; facilità di identificazione; categorie e numero degli interessati; loro vulnerabilità; probabilità e gravità delle conseguenze; durata e diffusione; efficacia di cifratura o pseudonimizzazione; misure di contenimento e rischio residuo. Occorre valutare gli effetti ragionevolmente prevedibili, inclusi frode, furto d’identità, perdita di riservatezza, discriminazione, danno reputazionale o economico.
La soglia decisionale è tripartita: (a) assenza di rischio per diritti e libertà: nessuna notifica al Garante, ma documentazione obbligatoria; (b) rischio: notifica al Garante; (c) rischio elevato: notifica al Garante e comunicazione agli interessati, salvo le eccezioni dell’art. 34, par. 3. La motivazione deve rendere verificabile il passaggio dai fatti al giudizio.
6. Notifica al Garante
Ai sensi dell’art. 33 GDPR, il titolare notifica la violazione senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dalla conoscenza quando sussiste un rischio per i diritti e le libertà.
La notifica è effettuata senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dalla conoscenza; il ritardo va motivato. Il contenuto minimo ex art. 33, par. 3 comprende natura della violazione, categorie e numero approssimativo di interessati e registrazioni, contatti del DPO o altro punto di contatto, probabili conseguenze e misure adottate o proposte. Le informazioni mancanti possono seguire progressivamente ex art. 33, par. 4.
L’autorità competente è, di regola, il Garante italiano per i trattamenti soggetti alla sua competenza; nei trattamenti transfrontalieri va considerato il meccanismo di cooperazione e la possibile autorità capofila. La notifica non è denuncia penale, non costituisce ammissione automatica di responsabilità e non sostituisce obblighi settoriali o contrattuali.
7. Strumenti ufficiali del Garante
Il titolare può usare prima lo strumento di autovalutazione e poi la piattaforma ufficiale di notifica, mantenendo autonoma e documentata la decisione giuridica.
Lo strumento di autovalutazione costituisce supporto orientativo per verificare opportunità o necessità della notifica. Non sostituisce una valutazione giuridica documentata e non trasferisce al Garante la responsabilità decisionale del titolare.
La piattaforma ufficiale è il punto di accesso ad autovalutazione, compilazione della notifica, istruzioni, informativa e fac-simile del modello. La sequenza pratica consiste nel raccogliere preventivamente le informazioni, svolgere l’autovalutazione, accedere alla compilazione, inviare tempestivamente anche se la ricostruzione è incompleta, conservare ricevuta o protocollo, trasmettere integrazioni e assicurare coerenza con il registro interno. Al momento dell’invio devono essere verificate le istruzioni aggiornate della piattaforma, senza presupporre modalità tecniche di autenticazione non riportate nelle istruzioni aggiornate.
Sequenza d’uso degli strumenti del Garante
- Raccogliere le informazioni disponibili sull’evento e aprire la cronologia interna.
- Usare lo strumento ufficiale di autovalutazione del data breach come supporto orientativo alla decisione.
- Accedere alla piattaforma ufficiale per la notifica al Garante, compilare e inviare tempestivamente le informazioni disponibili.
- Conservare ricevuta o protocollo, trasmettere le integrazioni e mantenere allineato il registro interno delle violazioni.
8. Comunicazione agli interessati
Ai sensi dell’art. 34 GDPR, il titolare comunica la violazione agli interessati quando il rischio è elevato, con contenuti comprensibili e istruzioni concrete di autoprotezione.
In presenza di rischio elevato, la comunicazione deve essere tempestiva, chiara e in linguaggio semplice; deve descrivere natura della violazione, punto di contatto, probabili conseguenze e misure adottate o raccomandate. Canali e forma devono essere adeguati al pubblico; in caso di sforzo sproporzionato può essere usata una comunicazione pubblica o misura equivalente.
La comunicazione deve consentire autoprotezione concreta: reset delle password, blocco delle carte, vigilanza contro phishing o frodi e contatto dedicato. Non può essere rinviata per mere ragioni reputazionali. Le eccezioni dell’art. 34, par. 3 operano, tra l’altro, quando misure preventive o successive efficaci abbiano reso i dati incomprensibili o abbiano neutralizzato il rischio elevato; la loro applicazione va provata e documentata.
9. Registro delle violazioni
Ai sensi dell’art. 33, par. 5, GDPR, ogni violazione deve essere documentata anche quando non viene notificata al Garante.
Ogni violazione va documentata, anche se non notificata. Il registro delle violazioni è distinto dal registro dei trattamenti: deve permettere al Garante di verificare conformità e ragionamento decisionale. Sono raccomandati cronologia, fatti, sistemi, dati, interessati, valutazione del rischio, decisioni, misure, notifiche, comunicazioni, soggetti coinvolti, evidenze e chiusura. La conservazione segue un criterio motivato e proporzionato; il GDPR non stabilisce un termine fisso da inventare.
10. Il DPO
Il DPO consiglia e sorveglia la gestione del data breach, ma la decisione e la responsabilità finale restano del titolare.
La designazione è obbligatoria nei casi dell’art. 37, par. 1: autorità o organismo pubblico, salvo autorità giurisdizionali nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali; attività principali consistenti in monitoraggio regolare e sistematico su larga scala; attività principali consistenti nel trattamento su larga scala di categorie particolari ex art. 9 o dati ex art. 10. Possono sussistere ulteriori obblighi normativi; nel dubbio è opportuna una valutazione documentata.
La nomina volontaria è raccomandabile per organizzazioni complesse, trattamenti ad alto rischio, tecnologie innovative, profilazione o monitoraggio, dati sanitari o penali, minori, infrastrutture digitali, flussi internazionali frequenti o carenza di competenze interne. Se nominato volontariamente come DPO, si applica integralmente lo statuto degli artt. 37-39: indipendenza, risorse, accesso al vertice e assenza di conflitti di interesse.
Nel data breach il DPO va coinvolto tempestivamente: consiglia su qualificazione e rischio, verifica procedura e documentazione, coopera con il Garante, agisce come punto di contatto e contribuisce a misure correttive e formazione. La decisione finale e la responsabilità restano del titolare: il DPO non è organo gestorio né lo sostituisce.
11. Profili ulteriori
Assicurazione cyber, indagine forense, tutela legale, rapporti societari e di lavoro devono coordinarsi senza ritardare gli adempimenti GDPR.
L’incidente può richiedere coordinamento con assicuratore cyber, consulenti forensi e legali, nel rispetto delle condizioni di polizza e della riservatezza. La tutela del legal privilege va valutata nei limiti dell’ordinamento italiano. Devono essere considerate eventuale denuncia o querela, preservazione delle prove, informazione agli organi societari e di controllo, comunicazione di crisi, rapporti di lavoro e tutela dei dipendenti, nonché gestione di fornitori e sub-responsabili. Tali flussi non devono alterare tempestività e autonomia della valutazione GDPR.
12. Data breach e incidenti di cybersicurezza per i soggetti NIS 2
Per i soggetti rientranti nella NIS 2, la qualificazione e la notifica dell’incidente cyber restano autonome e parallele rispetto agli obblighi degli artt. 33 e 34 GDPR.
12.1. Ambito soggettivo e qualificazione
L’applicazione della NIS 2 deve essere verificata sul settore, sul servizio, sulla dimensione, sullo stabilimento e sulle comunicazioni ACN riferite al singolo soggetto.
La direttiva (UE) 2022/2555 e il d.lgs. 4 settembre 2024, n. 138 impongono una verifica distinta da quella GDPR. L’ambito soggettivo dipende dai settori e dalle tipologie richiamati negli allegati I-IV, dalla classificazione quale soggetto essenziale o importante, dalla dimensione, dai servizi effettivamente svolti, dallo stabilimento e dalla territorialità, da eventuali criteri speciali e dalla comunicazione di inserimento nell’elenco ACN. La registrazione sulla piattaforma ACN, ai sensi dell’art. 7 del decreto, è prevista dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, con i successivi aggiornamenti prescritti; essa non sostituisce, tuttavia, la verifica caso per caso dell’effettiva qualificazione.
12.2. Governance e misure di gestione del rischio
Gli organi di amministrazione e direttivi devono presidiare i rischi cyber e la supply chain, mentre il DPO resta concentrato sui profili di protezione dei dati.
Gli organi di amministrazione e direttivi devono assicurare un presidio effettivo dei rischi cyber, procedure integrate, formazione e controllo della supply chain. La gestione richiede, in funzione di proporzionalità, continuità operativa, disaster recovery, backup testati, controllo degli accessi, monitoraggio, gestione delle vulnerabilità, gestione dei fornitori e piani di risposta agli incidenti. Il DPO deve essere coinvolto per i profili di protezione dei dati e indipendenza della funzione, ma non gli spettano compiti esecutivi di cybersecurity né la sostituzione delle funzioni tecniche o gestionali.
12.3. Incidenti significativi e flusso verso CSIRT Italia
L’art. 25 del d.lgs. n. 138/2024 prevede un flusso progressivo verso CSIRT Italia, distinto dalla notifica al Garante.
Ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 138/2024, la significatività dell’incidente va valutata funzionalmente alla gravità dell’impatto sul servizio, sui destinatari e sulle attività interessate. Il flusso prevede pre-notifica al CSIRT Italia senza ingiustificato ritardo e comunque entro 24 ore dalla conoscenza; notifica entro 72 ore, con il termine di 24 ore per i prestatori di servizi fiduciari nei casi previsti; relazione intermedia su richiesta; relazione finale entro un mese. Se l’incidente è ancora in corso, sono dovuti aggiornamenti mensili e la relazione finale entro un mese dalla conclusione.
Secondo la disciplina attuativa ACN richiamata dalle fonti aggiornate nel testo fornito, il regime operativo di notifica degli incidenti significativi trova applicazione dal 15 gennaio 2026 per i soggetti destinatari; occorre comunque controllare le determinazioni ACN applicabili e le comunicazioni ricevute dal singolo soggetto.
12.4. Referenti e coordinamento operativo
Referente CSIRT, DPO, CISO, responsabile IT e legale devono conservare ruoli distinti ma lavorare su una cronologia comune dell’evento.
Il referente CSIRT cura il canale operativo verso CSIRT Italia; DPO, CISO, responsabile IT e legale hanno funzioni diverse e complementari. Occorrono ruoli reperibili, poteri di escalation, tracciamento delle decisioni e un’unica cronologia dell’evento. La separazione funzionale evita che il DPO assuma responsabilità esecutive incompatibili con il suo ruolo di consulenza e sorveglianza.
12.5. Matrice di coordinamento GDPR/NIS 2 e workflow
Quando lo stesso evento integra entrambe le fattispecie, il workflow deve gestire due qualificazioni e due flussi di notifica senza sostituzioni reciproche.
Un incidente cyber può non coinvolgere dati personali e quindi non essere un data breach; un data breach può non superare la soglia dell’incidente significativo NIS 2. Se ricorrono entrambe le fattispecie, gli obblighi sono paralleli e autonomi: la notifica al CSIRT non sostituisce quella al Garante, né viceversa. Cambiano autorità, bene tutelato, soglia, dies a quo, termini, contenuti, destinatari delle comunicazioni e registro delle evidenze.
Il workflow unitario deve comprendere rilevazione, preservazione delle evidenze, contenimento, doppia qualificazione GDPR/NIS 2, escalation, pre-notifica NIS entro 24 ore, notifiche entro 72 ore, comunicazione ex art. 34 GDPR se sussiste rischio elevato, relazioni successive, remediation e lessons learned. Possono concorrere, da verificare caso per caso, altri regimi quali DORA per il settore finanziario, Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, Codice delle comunicazioni elettroniche e obblighi giudiziari o di polizia.
13. Giurisprudenza, provvedimenti e prassi interpretativa
Giurisprudenza, provvedimenti e linee guida orientano la gestione del data breach, ma non sostituiscono la valutazione concreta e documentata del titolare.
13.1. Fonti interpretative e loro diverso rilievo
Le fonti interpretative hanno forza e funzione diverse e devono essere utilizzate senza trasformarle in automatismi decisionali.
La giurisprudenza della Corte di giustizia offre l’interpretazione vincolante del diritto dell’Unione; la giurisprudenza nazionale applica tali principi nel caso concreto. I provvedimenti del Garante esercitano i poteri dell’Autorità e sono rilevanti per la prassi, mentre linee guida WP29/EDPB e strumenti istituzionali costituiscono criteri interpretativi e operativi, non scorciatoie per eludere la valutazione documentata del titolare.
13.2. Comunicazione agli interessati e provvedimento Italiaonline
La comunicazione agli interessati deve essere chiara, adeguata al mezzo e idonea a consentire misure concrete di autoprotezione.
Nel provvedimento del Garante 30 aprile 2019, n. 106, doc. web n. 9116509 (Italiaonline), assumono rilievo la chiarezza, il contenuto e l’adeguatezza del mezzo della comunicazione agli interessati. La comunicazione non dovrebbe utilizzare il canale compromesso e deve offrire indicazioni concrete sulle misure protettive realisticamente adottabili. Il principio va coordinato con l’art. 34 GDPR: non basta informare in modo generico, ma occorre consentire una comprensione effettiva dell’evento e dell’autoprotezione.
13.3. CGUE: sicurezza, danno e nesso causale
La violazione e l’attacco di terzi non producono automatismi né sull’inadeguatezza delle misure né sul risarcimento del danno.
Nella sentenza 14 dicembre 2023, C-340/21, VB c. Natsionalna agentsia za prihodite, la Corte di giustizia, Sez. III, ha chiarito che un attacco di terzi non dimostra automaticamente l’inadeguatezza delle misure adottate, fermo l’onere del titolare di dimostrare l’adeguatezza delle misure ex art. 32 GDPR. Il fondato timore di un futuro uso abusivo dei dati può integrare danno immateriale, ma richiede una valutazione concreta.
Nella sentenza 25 gennaio 2024, C-687/21, BL c. MediaMarktSaturn Hagen-Iserlohn GmbH, indicata in alcune banche dati anche come M.H.I. GmbH, la stessa Sezione ha ribadito che la sola violazione non basta al risarcimento: devono essere provati il danno materiale o immateriale e il nesso causale, e un rischio puramente ipotetico non è sufficiente.
13.4. Giurisprudenza nazionale e ruolo del DPO
La giurisprudenza nazionale richiamata distingue la responsabilità del titolare dal ruolo consultivo e di sorveglianza del DPO.
Cass. civ., Sez. I, ord. 12 maggio 2023, n. 13073, afferma la responsabilità del titolare anche per l’errore umano dei propri dipendenti e precisa che la tempestiva rimozione non esonera automaticamente; il danno non è in re ipsa, pur potendo essere risarcita una lesione concreta e seria. Il caso concerne una diffusione illecita e non è un precedente esclusivamente in materia di notifica di data breach.
Trib. Firenze, Sez. III, sent. 29 maggio 2026, n. 3034, configura il DPO quale figura di informazione, consulenza, sorveglianza e indirizzo, priva di poteri esecutivi o gestionali sulle misure di sicurezza, la cui implementazione grava su titolare o responsabile. È una recente pronuncia di merito, non un orientamento consolidato; resta essenziale prevenire conflitti di interessi nei ruoli che determinano finalità o mezzi del trattamento.
13.5. Linee guida e preparedness
Le linee guida devono tradursi in procedure verificabili su cifratura, backup, ransomware, credenziali, documentazione, indipendenza e risorse del DPO.
Le Guidelines WP250 rev.01 sulla notifica delle violazioni, successivamente fatte proprie dall’EDPB, e le EDPB Guidelines 01/2021 on Examples regarding Personal Data Breach Notification, nella versione definitivamente adottata, orientano la valutazione del rischio attraverso esempi su cifratura, backup, ransomware, credenziali, documentazione e preparedness. Le linee guida WP29/EDPB sui responsabili della protezione dei dati richiedono coinvolgimento tempestivo, indipendenza, risorse adeguate e assenza di conflitti. Tali indicazioni vanno tradotte in procedure verificabili, non in automatismi.
14. Responsabilità e sanzioni
Sanzioni e risarcimento richiedono una valutazione concreta di gravità, responsabilità, danno e nesso causale, senza automatismi.
Il Garante esercita i poteri correttivi dell’art. 58. Per violazioni degli obblighi degli artt. 25-39 GDPR, l’art. 83, par. 4 prevede sanzioni fino a 10 milioni di euro o, per le imprese, fino al 2% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente, se superiore. L’importo è determinato nel caso concreto secondo i criteri dell’art. 83, par. 2: natura, gravità e durata, dolo o colpa, mitigazione, responsabilità tecnica e organizzativa, precedenti, cooperazione e altri fattori pertinenti.
L’art. 82 prevede il diritto al risarcimento del danno materiale o immateriale alle condizioni previste dal Regolamento. I fatti originari o le condotte successive possono avere rilevanza penale, da valutare caso per caso. Cass. civ., sez. I, ord. 22 settembre 2023, n. 27189, rileva qui per il principio secondo cui la proporzionalità della sanzione va valutata concretamente secondo i criteri dell’art. 83 GDPR.
15. Modello sintetico di matrice decisionale
La valutazione del rischio conduce a tre esiti operativi stabili: sola documentazione, notifica al Garante oppure notifica e comunicazione agli interessati.
| Esito | Presupposto | Azione GDPR | Documentazione essenziale |
|---|---|---|---|
| Nessun rischio | Conseguenze non ragionevolmente prevedibili per diritti e libertà | Nessuna notifica ex art. 33 | Fatti, analisi, motivazione, misure |
| Rischio | Rischio per diritti e libertà | Notifica al Garante entro 72 ore, ove possibile | Contenuti art. 33; ritardo; integrazioni |
| Rischio elevato | Probabili conseguenze gravi e rilevanti | Notifica al Garante e comunicazione agli interessati, salvo art. 34, par. 3 | Analisi, canali, testo, prova invio o eccezioni |
16. Checklist operativa finale: da fase 0 a 72 ore e oltre
La risposta deve partire nelle prime ore, consolidarsi entro 24 ore, arrivare alla decisione di notifica entro 72 ore e proseguire fino alla chiusura documentata.
16.1. Fase 0 — prime ore (best practice organizzativa)
- Attivare escalation, incident response team e DPO, se designato.
- Contenere l’evento e preservare evidenze, log e catena di custodia.
- Verificare preliminarmente il coinvolgimento di dati personali e informare il titolare.
- Aprire il registro dell’evento e avviare la cronologia decisionale.
16.2. Entro 24 ore (best practice organizzativa)
- Mappare sistemi, trattamenti, categorie e numero stimato di dati e interessati.
- Accertare origine, durata, diffusione, accessi e misure di cifratura o pseudonimizzazione.
- Coinvolgere responsabili, sub-responsabili, forensi, legali e assicuratore se necessario.
- Formulare una prima valutazione motivata del rischio e pianificare la notifica.
16.3. Entro 72 ore dalla conoscenza (termine legale, ove possibile)
- Decidere e, se dovuta, inviare la notifica al Garante con i contenuti disponibili.
- Motivare ogni ritardo e utilizzare la notifica per fasi quando necessario.
- Valutare il rischio elevato e predisporre la comunicazione agli interessati o documentare l’eccezione.
- Conservare ricevuta o protocollo e allineare la pratica al registro interno.
16.4. Oltre 72 ore, dopo la notifica e fino alla chiusura
- Inviare integrazioni, cooperare con il Garante e gestire gli interessati attraverso contatti dedicati.
- Completare ripristino, eradicazione e misure di protezione; verificare l’efficacia delle mitigazioni.
- Aggiornare contratti, procedure, DPIA ove necessaria, formazione e misure ex art. 32.
- Formalizzare lessons learned, rischio residuo, criteri di conservazione e chiusura dell’incidente.
Risposte autosufficienti
17. Domande frequenti
Le risposte sintetizzano le soglie e i passaggi operativi del GDPR e, quando pertinente, il coordinamento con NIS 2.
Che differenza c’è tra incidente informatico e data breach?
Un incidente informatico è un evento di sicurezza; diventa data breach GDPR soltanto se coinvolge dati personali attraverso distruzione, perdita, modifica, divulgazione o accesso non autorizzati. Ai sensi dell’art. 4, n. 12, GDPR, la qualificazione dipende quindi dal perimetro dei dati personali e dall’effetto sulla loro riservatezza, integrità o disponibilità, non dalla sola gravità tecnica dell’incidente.
Lo smarrimento di laptop, telefono o chiavetta è sempre notificabile?
No. Il titolare deve verificare quali dati siano presenti, quali protezioni siano effettive, se la cifratura impedisca l’accesso e quale rischio residuo rimanga per gli interessati. La notifica al Garante dipende dalla soglia di rischio dell’art. 33 GDPR; l’evento deve comunque essere documentato nel registro delle violazioni ai sensi dell’art. 33, par. 5, GDPR.
L’e-mail inviata al destinatario sbagliato è un data breach?
Di regola sì, se l’e-mail contiene dati personali comunicati a una persona non autorizzata. Anche l’uso improprio di CC e CCN richiede la verifica di perimetro, contenuto, destinatari e rischio. Ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR, il titolare deve poi decidere se notificare il Garante e, in presenza di rischio elevato, comunicare agli interessati.
Un ransomware senza prova di esfiltrazione è un data breach?
Può esserlo, perché il data breach comprende anche perdita e indisponibilità dei dati personali, non soltanto la loro divulgazione. Il titolare deve accertare ragionevolmente accessi, cifratura, backup, tempi di ripristino e possibile compromissione, senza presunzioni automatiche. La valutazione del rischio e l’eventuale notifica seguono gli artt. 32 e 33 GDPR, anche quando l’esfiltrazione non sia provata.
L’indisponibilità dei dati costituisce violazione?
Sì, quando l’evento compromette la disponibilità o l’accessibilità di dati personali, anche senza divulgazione. L’art. 4, n. 12, GDPR include la perdita tra gli effetti della violazione di sicurezza. Il titolare deve valutare durata, conseguenze, vulnerabilità degli interessati, efficacia dei backup e rischio residuo per decidere se siano dovute la notifica ex art. 33 e la comunicazione ex art. 34 GDPR.
Cifratura e backup escludono sempre gli obblighi?
No. Il titolare deve valutare robustezza della cifratura, gestione delle chiavi, integrità e disponibilità dei backup, tempi di ripristino e rischio effettivamente neutralizzato. Le misure rilevano nella valutazione prevista dagli artt. 32-34 GDPR, ma non cancellano automaticamente l’obbligo di documentare l’evento. L’eccezione alla comunicazione agli interessati richiede che il rischio elevato sia stato neutralizzato nelle condizioni dell’art. 34, par. 3.
Quando decorrono le 72 ore GDPR?
Le 72 ore decorrono dalla conoscenza della violazione da parte del titolare, cioè dal momento in cui esiste un ragionevole grado di certezza che un incidente di sicurezza abbia coinvolto dati personali. L’art. 33 GDPR non richiede di attendere la ricostruzione completa. Il titolare può notificare con le informazioni disponibili e integrare successivamente la notifica ai sensi dell’art. 33, par. 4.
Se le informazioni sono incomplete, bisogna attendere?
No. Il titolare non deve rinviare la notifica fino alla conclusione dell’indagine quando è già maturata la conoscenza della violazione. L’art. 33, par. 4, GDPR consente di trasmettere le informazioni per fasi, senza ulteriore ingiustificato ritardo. La notifica iniziale deve contenere quanto disponibile; le integrazioni devono restare coerenti con la cronologia e con il registro interno dell’evento.
Come si gestisce una notifica tardiva?
La notifica tardiva deve essere inviata senza ulteriore ritardo e accompagnata da una motivazione specifica e documentata. L’art. 33, par. 1, GDPR richiede al titolare di spiegare le ragioni del ritardo oltre le 72 ore. La motivazione deve collegarsi alla cronologia effettiva dell’accertamento e non sostituisce l’obbligo di trasmettere le informazioni disponibili e le successive integrazioni.
Quando non si notifica al Garante?
Il titolare non notifica il Garante quando è improbabile che la violazione presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche. La conclusione deve derivare da una valutazione concreta e motivata ai sensi dell’art. 33 GDPR. Anche in assenza di notifica, l’art. 33, par. 5, impone di documentare fatti, effetti, ragionamento decisionale e misure correttive.
Quando si comunica il data breach agli interessati?
Il titolare comunica la violazione agli interessati quando il rischio per i loro diritti e le loro libertà è elevato. Ai sensi dell’art. 34 GDPR, la comunicazione deve essere tempestiva, chiara e contenere natura dell’evento, contatti, probabili conseguenze e misure adottate o raccomandate. Le eccezioni del paragrafo 3 devono essere provate e documentate, non semplicemente dichiarate.
Quale canale e linguaggio usare per informare gli interessati?
Il titolare deve usare un canale affidabile, non compromesso e proporzionato al pubblico, con un linguaggio chiaro e semplice. La comunicazione deve offrire istruzioni concrete di autoprotezione, come reset delle password, blocco delle carte o vigilanza contro frodi e phishing. L’art. 34 GDPR richiede una comunicazione effettivamente comprensibile; in caso di sforzo sproporzionato può essere valutata una comunicazione pubblica o misura equivalente.
Qual è il ruolo del responsabile del trattamento?
Il responsabile deve informare il titolare senza ingiustificato ritardo dopo essere venuto a conoscenza della violazione e deve assisterlo secondo il contratto. L’art. 28 GDPR richiede che tempi, contenuti dell’avviso, cooperazione investigativa, log, sub-responsabili e misure di contenimento siano disciplinati. La decisione finale su rischio, notifica ex art. 33 e comunicazione ex art. 34 resta del titolare.
Qual è il ruolo del DPO nel data breach?
Il DPO consiglia su qualificazione e rischio, verifica procedura e documentazione, coopera con il Garante, agisce come punto di contatto e contribuisce alle misure correttive e alla formazione. Gli artt. 37-39 GDPR ne richiedono indipendenza, risorse e assenza di conflitti. Il DPO non assume la decisione gestoria né sostituisce il titolare o le funzioni tecniche nell’esecuzione delle misure di sicurezza.
DPO e CISO possono coincidere?
La coincidenza è ammissibile soltanto se l’assetto concreto preserva indipendenza e assenza di conflitti di interesse. È critica quando lo stesso ruolo determina finalità, mezzi o misure che il DPO dovrebbe sorvegliare. Gli artt. 37-39 GDPR richiedono una valutazione documentata di compiti, poteri e linee di riporto. Il DPO non deve assumere responsabilità esecutive incompatibili con la funzione di consulenza e controllo.
Come si gestisce un data breach transfrontaliero?
Il titolare deve verificare l’applicazione del meccanismo di cooperazione GDPR e l’eventuale autorità di controllo capofila, senza ritardare contenimento, documentazione e valutazione. Gli artt. 33 e 34 GDPR continuano a governare notifica e comunicazione. La qualificazione transfrontaliera non consente di attendere passivamente: la cronologia della conoscenza, le decisioni e le interlocuzioni con le autorità devono essere conservate nel fascicolo dell’incidente.
Gli obblighi NIS 2 sono paralleli a quelli del GDPR?
Sì. Se l’evento è significativo ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 138/2024, il flusso verso CSIRT Italia è autonomo rispetto agli obblighi GDPR. La notifica NIS 2 non sostituisce la notifica al Garante prevista dall’art. 33 GDPR, né viceversa. Il workflow deve quindi gestire separatamente soglie, termini, contenuti, autorità destinatarie, comunicazioni e registri delle evidenze.
Occorre presentare denuncia e coinvolgere l’assicuratore cyber?
Dipende dai fatti, dalla polizza e dagli obblighi applicabili. Il titolare deve valutare denuncia o querela, assicuratore cyber, consulenti forensi e legali, preservazione delle prove e riservatezza. Questi flussi non devono ritardare la valutazione e la notifica previste dagli artt. 33 e 34 GDPR né, per i soggetti interessati, gli adempimenti dell’art. 25 del d.lgs. n. 138/2024.
Quanto conservare il registro delle violazioni e le prove?
Il registro e le prove devono essere conservati per un periodo motivato e proporzionato, idoneo a dimostrare conformità, decisioni e tutela dei diritti. Il GDPR non fissa un termine unico da applicare automaticamente. L’art. 33, par. 5, richiede che la documentazione consenta al Garante di verificare la conformità; il titolare deve quindi definire e motivare il criterio di conservazione nel proprio contesto.
Esiste sempre un rischio risarcitorio ai sensi dell’art. 82 GDPR?
No. L’art. 82 GDPR richiede un danno materiale o immateriale effettivo e il nesso causale con la violazione. La sola violazione non determina automaticamente il risarcimento. Le sentenze CGUE C-340/21 e C-687/21 richiamate nel contributo richiedono una valutazione concreta: anche il timore di un uso abusivo può rilevare, ma un rischio puramente ipotetico non è sufficiente.
Fonti primarie consultate
18. Tavola delle fonti e bibliografia essenziale
I collegamenti rinviano alle fonti istituzionali disponibili; le ulteriori fonti citate nel contributo sono integrate nella medesima tavola.
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), testo ufficiale ↗
- D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, testo consolidato ↗
- D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, testo consolidato ↗
- Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2), testo ufficiale ↗
- D.lgs. 4 settembre 2024, n. 138, testo consolidato ↗
- WP29, Guidelines WP250 rev.01 sulla notifica delle violazioni ↗
- EDPB, Guidelines 01/2021 on Examples regarding Personal Data Breach Notification ↗
- EDPB, linee guida sui responsabili della protezione dei dati ↗
- Garante Privacy, pagina informativa sulle violazioni di dati personali ↗
- Garante Privacy, provvedimento 30 aprile 2019, n. 106, doc. web n. 9116509 ↗
- CGUE, sentenza 14 dicembre 2023, C-340/21 ↗
- CGUE, sentenza 25 gennaio 2024, C-687/21 ↗
- Garante Privacy, piattaforma ufficiale per la notifica del data breach ↗
- Garante Privacy, strumento ufficiale di autovalutazione del data breach ↗
- Cass. civ., Sez. I, ord. 12 maggio 2023, n. 13073.
- Cass. civ., Sez. I, ord. 22 settembre 2023, n. 27189.
- Trib. Firenze, Sez. III, sent. 29 maggio 2026, n. 3034.
- Determinazioni e indicazioni operative ACN applicabili al singolo soggetto.
Commentari al Regolamento (UE) 2016/679 e al Codice in materia di protezione dei dati personali; materiali istituzionali del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale; procedure interne di incident response, registri delle violazioni e contratti ex art. 28 GDPR, da mantenere aggiornati rispetto al contesto organizzativo.
Nota redazionale. Aggiornamento: 1 settembre 2026. Al momento dell’utilizzo devono essere ricontrollati eventuali sviluppi normativi e giurisprudenziali, linee guida e orientamenti del Garante, atti attuativi, determinazioni e indicazioni operative ACN applicabili, nonché funzionalità della piattaforma ufficiale.
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Punti chiave
- Il data breach è una violazione di sicurezza che coinvolge dati personali e incide su riservatezza, integrità o disponibilità, ai sensi dell’art. 4, n. 12, GDPR.
- Il termine di 72 ore dell’art. 33 GDPR decorre dalla ragionevole certezza della violazione, non dalla ricostruzione completa dell’incidente.
- La soglia di rischio determina l’esito: sola documentazione, notifica al Garante oppure notifica e comunicazione agli interessati.
- Ogni violazione deve essere documentata nel registro, anche quando il Garante non viene notificato.
- Il DPO consiglia e sorveglia, ma non sostituisce il titolare né le funzioni tecniche o gestionali.
- Lo strumento di autovalutazione orienta la decisione; la piattaforma del Garante consente di compilare, inviare e integrare la notifica.
- Per i soggetti NIS 2, il flusso verso CSIRT Italia resta autonomo e parallelo rispetto agli adempimenti GDPR.
Il contributo ha finalità esclusivamente informative, si riferisce alla normativa indicata e non costituisce consulenza né parere legale. La disciplina applicabile e le fonti devono essere verificate rispetto al caso concreto e al momento della consultazione.