Abstract — Il contributo esamina il perimetro applicativo dell’art. 612-ter c.p. quando file potenzialmente intimi, acquisiti senza consenso dal telefono della persona ritratta, siano inviati esclusivamente all’utenza o al dispositivo dell’agente. Muovendo da un procedimento definito con decreto di archiviazione, si sostiene che il mero auto-invio, se non è accompagnato dalla prova di una comunicazione a terzi ovvero di un’altra condotta tipica offensiva, non realizza la fattispecie di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. La conclusione non rende lecita la condotta di accesso né esclude, da verificare in concreto, reati autonomi, tra cui esemplificativamente l’accesso abusivo a sistema informatico o telematico.

Il caso e il problema interpretativo

Un procedimento penale, definito con archiviazione su richiesta del Pubblico Ministero di Lecco, offre lo spunto per delimitare il rapporto tra la fattispecie di cui all’art. 612-ter c.p. e l’acquisizione non autorizzata di contenuti dal telefono della persona ritratta. L’addebito prospettato consisteva nell’accesso al dispositivo della persona ritratta e nell’invio di alcuni file alla sola utenza dell’agente. Non risultava, invece, evidenza di una successiva trasmissione a terzi, di una pubblicazione o di una diffusione ulteriore. Il Pubblico Ministero ha, pertanto, ritenuto che tale condotta non consentisse di configurare il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, indicando la possibile autonoma rilevanza dell’accesso abusivo, oggetto di separato procedimento.

Il caso impone di distinguere due piani che possono, nella prassi, sovrapporsi: l’indebita apprensione di dati o file custoditi su di un dispositivo altrui e la loro circolazione senza consenso. L’art. 612-ter c.p. presidia principalmente il secondo momento, cioè la proiezione esterna del materiale intimo verso un destinatario diverso dall’agente o verso una platea, determinata o indeterminata. L’eventuale illiceità dell’accesso alla fonte non sostituisce, né dimostra di per sé, il requisito della condotta diffusiva.

La precisazione è particolarmente rilevante perché l’espressione giornalistica “revenge porn” tende a evocare ogni indebita intrusione nella sfera sessuale digitale. La fattispecie incriminatrice, tuttavia, è costruita mediante verbi tipici e richiede un’analisi separata di ciascun segmento dell’azione. Anche quando l’acquisizione del contenuto sia abusiva e gravemente lesiva della riservatezza, l’interprete deve verificare se sia stata realizzata una delle condotte di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione prevista dalla disposizione.

La struttura dell’art. 612-ter c.p.

L’art. 612-ter c.p., introdotto dall’art. 10 della legge 19 luglio 2019, n. 69, punisce chiunque, dopo aver realizzato o sottratto immagini o video a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate. Il primo comma descrive dunque una sequenza: previa realizzazione o sottrazione del materiale, seguita da una condotta di circolazione non consentita. La previa disponibilità illecita del file non esaurisce la tipicità del reato; essa costituisce il presupposto che, unito all’atto successivo, individua il perimetro del primo comma.

Il secondo comma riguarda chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video, compie le medesime condotte tipiche allo scopo di recare nocumento alle persone rappresentate. La differenza è strutturale: nel primo comma rilevano la realizzazione o sottrazione originaria; nel secondo, la ricezione o l’acquisizione del materiale e il dolo specifico di nocumento. In entrambi i casi, però, l’azione incriminata resta l’invio, la consegna, la cessione, la pubblicazione o la diffusione senza consenso. Non sarebbe coerente con il testo normativo trasferire nel secondo comma un requisito di precedente sottrazione, né, specularmente, omettere il vaglio della condotta di comunicazione.

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato la centralità dell’atto diffusivo. Cass. pen., Sez. V, 22 febbraio 2023, n. 14927, qualifica il reato come istantaneo, perfezionato con il primo invio a un destinatario. Cass. pen., Sez. V, 15 aprile 2025, n. 18473, colloca la consumazione dell’invio al momento del comando di trasmissione e reputa irrilevante, a tali fini, il successivo pervenimento del file al destinatario. La fattispecie non presuppone pertanto una propagazione indefinita o una comprovata viralità; è sufficiente la prima trasmissione tipica. Ma proprio questa impostazione evidenzia che deve esistere una trasmissione giuridicamente apprezzabile verso un destinatario diverso dall’autore dell’operazione.

Cass. pen., Sez. V, 25 marzo 2025, n. 11743 (ud. 28 febbraio 2025), ha precisato che la riconoscibilità della persona ritratta non costituisce requisito necessario e ha richiamato la tutela della sfera di intimità, della privacy e dell’autodeterminazione sessuale già individuata da Cass. pen., Sez. V, n. 14927/2023. Il bene protetto spiega la severità del trattamento sanzionatorio e la rilevanza anche dell’invio a un singolo soggetto; non autorizza però a prescindere dalla selezione legislativa delle condotte. Il principio di legalità richiede che la protezione sia assicurata mediante le fattispecie effettivamente integrate, senza estensioni analogiche sfavorevoli.

I verbi tipici: inviare, consegnare, cedere, pubblicare, diffondere

L’elencazione legislativa individua modalità alternative di circolazione. “Inviare” richiama normalmente la trasmissione del contenuto a un destinatario; “consegnare” evoca la materiale o digitale messa a disposizione a favore di altri; “cedere” implica il trasferimento della disponibilità o della fruibilità del file; “pubblicare” ne comporta l’esposizione in uno spazio accessibile; “diffondere” allude a una propagazione in una cerchia più ampia, senza che sia per questo necessario dimostrare una viralità indefinita. Le espressioni non sono sovrapponibili, ma condividono un tratto: la proiezione del materiale oltre la sfera esclusiva di chi agisce.

L’interpretazione sistematica conferma il dato lessicale. Il primo comma collega la previa realizzazione o sottrazione alla successiva circolazione; il secondo collega la ricezione o acquisizione, accompagnata dal fine di nocumento, alle stesse modalità di circolazione. In nessuno dei due schemi la precedente disponibilità del file è un surrogato dell’atto tipico successivo. Del resto, se la sottrazione o l’acquisizione bastassero da sole, l’elencazione dei verbi sarebbe privata di autonoma funzione selettiva e la fattispecie assumerebbe una struttura diversa da quella testualmente costruita dal legislatore.

Perché l’auto-invio non integra la diffusione illecita

L’auto-invio al solo telefono o alla sola utenza dell’agente presenta una struttura peculiare. Sul piano tecnico, il comando può determinare il trasferimento di una copia del file da un account o da un dispositivo a un altro account o dispositivo nella disponibilità della medesima persona. Sul piano penalistico, tuttavia, non si realizza, in assenza di altri elementi, una comunicazione del contenuto a un terzo. L’agente resta l’unico soggetto che riceve o acquisisce il file, mentre la persona ritratta non subisce l’ulteriore esposizione del proprio contenuto intimo nella sfera conoscitiva altrui che i verbi dell’art. 612-ter c.p. mirano a intercettare.

Ciò non significa che il requisito del destinatario debba essere inteso in senso meramente formale o dipendere dall’intestazione di un’utenza. L’accertamento deve verificare chi avesse effettiva disponibilità dell’account, del dispositivo e delle credenziali; se l’utenza fosse condivisa; se vi fossero accessi di terzi; se il file fosse stato inoltrato, salvato su spazi comuni, reso disponibile mediante link o caricato su servizi accessibili da altri. Un trasferimento apparentemente “a sé” può celare una comunicazione a soggetti diversi e, in tal caso, la conclusione muta.

Quando, invece, risulti che il file sia stato inviato esclusivamente a un apparato o account personale dell’agente e non sia dimostrata alcuna ulteriore comunicazione, pubblicazione, cessione, consegna o diffusione, appare sostenibile che non sia integrata la condotta diffusiva richiesta dall’art. 612-ter c.p. La nozione di “invio” non dovrebbe essere dilatata fino a comprendere ogni duplicazione digitale compiuta dall’agente per sé: una lettura simile trasformerebbe la norma in una fattispecie di mera acquisizione o detenzione abusiva di materiale intimo, diversa da quella delineata dal legislatore, che implica invece una portata diffusiva della condotta, tratto che ne connota l’offensività. Tale specifico caso non risulta direttamente deciso dalle pronunce della Cassazione richiamate.

La distinzione trova riscontro anche in Cass. pen., Sez. V, 3 ottobre 2024, n. 44735. La pronuncia riconosce che il materiale può essere acquisito anche dalla persona ritratta e che l’integrazione della fattispecie presuppone una successiva condotta tipica di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso. La sentenza non affronta, tuttavia, il caso dell’invio esclusivo a un account o dispositivo dell’agente. Il dato rilevante non è quindi soltanto la provenienza del file, bensì la sua immissione non autorizzata in una sfera di conoscenza ulteriore. In tale prospettiva, la qualità sessualmente esplicita del contenuto e l’assenza del consenso sono condizioni necessarie, ma non sostitutive dell’atto tipico di circolazione.

Legalità, tassatività e divieto di analogia

La soluzione è imposta dai principi di legalità e tassatività. L’art. 25, comma 2, Cost. e l’art. 1 c.p. riservano alla legge la previsione del reato e della pena. L’interprete può chiarire il significato delle parole normative nel loro contesto, ma non può estendere in malam partem una fattispecie a un fatto privo di un elemento strutturale richiesto dal testo. In questa prospettiva, Cass. pen., Sez. VI, ud. 1 luglio 2024, dep. 7 novembre 2024, n. 40887 è richiamata esclusivamente per il generale limite rappresentato dal dato letterale e dal divieto di analogia sfavorevole, non quale precedente relativo all’art. 612-ter c.p.

L’auto-invio esclusivamente privato non può essere assimilato all’invio a terzi sulla sola base della sua potenziale pericolosità o della riprovevolezza dell’accesso da cui il file proviene. Il rischio astratto di una futura condivisione non sostituisce la prova di una condotta già realizzata; né può fondare la responsabilità per il reato consumato di diffusione. Il rigore interpretativo tutela al tempo stesso la prevedibilità della norma e l’effettività della protezione penale, perché evita sovrapposizioni tra fattispecie diverse.

Il confine con l’art. 615-ter c.p. e con gli altri possibili reati

L’esclusione dell’art. 612-ter non equivale a una valutazione di liceità dell’accesso al telefono altrui. Se l’agente si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si trattiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, può venire in rilievo l’art. 615-ter c.p., purché siano provati tutti gli elementi costitutivi della fattispecie. La qualifica del telefono come sistema informatico o telematico e la presenza di idonee misure di sicurezza, nonché l’abusività dell’accesso, sono profili da accertare senza automatismi.

La conoscenza di un codice di sblocco, l’uso precedente autorizzato del dispositivo o la disponibilità materiale momentanea del telefono non risolvono da soli la questione. Occorre stabilire l’ampiezza del consenso eventualmente prestato e se esso comprendesse l’accesso a specifiche applicazioni, gallerie, account o conversazioni. Parimenti, un consenso limitato non legittima necessariamente la copia o l’estrazione dei dati. La verifica deve essere contestuale, concreta e rispettosa della distinzione fra accesso al dispositivo, consultazione dei contenuti e successiva utilizzazione degli stessi.

A seconda delle modalità del fatto, possono inoltre assumere rilievo altre figure di reato o illeciti: interferenze illecite nella vita privata, indebita rivelazione del contenuto di corrispondenza, danneggiamento o alterazione di dati, sostituzione di persona, trattamento illecito di dati personali, ove ne ricorrano i presupposti normativi. Non è possibile formulare una qualificazione alternativa in astratto: ciascuna ipotesi richiede l’esame delle condotte concretamente provate, del bene giuridico inciso, dell’elemento soggettivo e delle eventuali condizioni di procedibilità. Il corretto inquadramento evita sia vuoti di tutela sia indebite sovrapposizioni.

Profili probatori e offensività

Nei procedimenti relativi a file digitali, il tema della prova è decisivo. L’accertamento dell’art. 612-ter c.p. richiede, anzitutto, di verificare la natura del materiale: immagini o video devono essere sessualmente espliciti e destinati a rimanere privati. Non ogni contenuto personale, né ogni immagine di nudità o sensualità, è automaticamente sovrapponibile alla categoria normativa. Occorre poi accertare l’assenza del consenso alla specifica condotta di circolazione, distinta da eventuali consensi alla creazione, conservazione o condivisione originaria del file.

In secondo luogo, devono essere ricostruiti il percorso del dato e la destinazione effettiva dell’invio. Copie forensi, metadati, log delle applicazioni, backup, cronologie di sincronizzazione, dispositivi associati e informazioni di account possono contribuire a distinguere un’auto-trasmissione da un inoltro a terzi. La cancellazione dei file non dimostra, da sola, né l’assenza né la presenza della condotta tipica; può rendere più complessa la ricostruzione, ma non consente inferenze che sostituiscano la prova.

Il giudizio sull’offensività non deve confondersi con quello sulla tipicità. Anche un auto-invio può determinare un’invasione grave della sfera privata della persona ritratta e può rilevare sotto diverse norme. Per l’art. 612-ter c.p., tuttavia, l’ambito di offensività penalmente delineato è connesso alla divulgazione non consensuale. La mancanza di prova di un destinatario terzo o di una diversa condotta di circolazione impedisce di sovrapporre la lesione derivante dall’accesso abusivo alla lesione propria della diffusione illecita.

Questa impostazione è anche coerente con il principio di proporzione. L’invio a un terzo, come ricordato dalla giurisprudenza citata, è sufficiente a consumare il reato e non richiede una diffusione virale. Al contempo, l’assenza di qualsiasi alterità comunicativa non può essere neutralizzata evocando il rischio potenziale di future condivisioni. Il diritto penale interviene sui fatti realizzati o, quando previsto, tentati: non può fondare la responsabilità consumata su di un pericolo meramente ipotetico non tradottosi in una condotta tipica dimostrata.

Osservazioni conclusive

Il procedimento posto alla base di queste riflessioni mostra l’utilità di una rigorosa scomposizione delle condotte realizzate con mezzi digitali. La previa sottrazione o acquisizione di contenuti intimi e il loro successivo invio non sono passaggi fra loro fungibili. Nel primo comma dell’art. 612-ter c.p., la sottrazione è il presupposto della successiva circolazione; nel secondo, ricezione o acquisizione devono accompagnarsi al fine di nocumento e, ancora, a una delle condotte tipiche elencate dalla norma stessa. In entrambe le ipotesi dunque, l’invio, la consegna, la cessione, la pubblicazione o la diffusione senza consenso restano indispensabili.

Ne consegue che, in assenza di effettiva immissione del contenuto nella sfera di conoscenza di terzi e di prova di altre condotte tipiche, appare sostenibile che l’auto-invio verso la sola utenza o il solo dispositivo dell’agente non integri la condotta diffusiva richiesta dall’art. 612-ter c.p. Tale specifico caso non risulta direttamente deciso dalle pronunce della Cassazione richiamate. Questa conclusione interpretativa non attenua la gravità della possibile intrusione digitale e non esclude la configurabilità di reati autonomi, da verificare in concreto, incluso l’art. 615-ter c.p. quando sussistano tutti i requisiti della fattispecie. L’esigenza di tutela effettiva dell’intimità sessuale richiede, precisamente, che ogni fatto sia ricondotto alla norma corrispondente ai suoi elementi provati, senza lacune, ma anche senza forzature tipologiche.

Riferimenti essenziali

Norme — Art. 612-ter c.p.; art. 615-ter c.p.; art. 10, legge 19 luglio 2019, n. 69.

Giurisprudenza — Cass. pen., Sez. V, ud. 22 febbraio 2023, dep. 7 aprile 2023, n. 14927; Cass. pen., Sez. V, ud. 3 ottobre 2024, dep. 5 dicembre 2024, n. 44735; Cass. pen., Sez. V, ud. 28 febbraio 2025, dep. 25 marzo 2025, n. 11743; Cass. pen., Sez. V, ud. 15 aprile 2025, dep. 16 maggio 2025, n. 18473.

Avvertenza

Il contributo ha finalità esclusivamente informative, si riferisce alla normativa indicata e non costituisce consulenza né parere legale. La disciplina applicabile e le fonti devono essere verificate rispetto al caso concreto e al momento della consultazione.