Sommario
L’azione diretta nella responsabilità civile automobilistica combina l’esigenza di rendere effettiva la tutela del danneggiato con la conservazione della posizione processuale del responsabile civile. Da questa struttura deriva il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo assicurato, previsto dall’art. 144, comma 3, del Codice delle assicurazioni private e governato dall’art. 102 c.p.c. Il contributo distingue tale regola dalla responsabilità sostanziale del conducente, affronta le figure dell’usufruttuario, dell’acquirente con riservato dominio e dell’utilizzatore in leasing, nonché la circolazione prohibente domino. Sono poi esaminati il contraente non proprietario, l’azione del trasportato, la surrogazione dell’assicuratore sociale, le spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c. e il limite inderogabile posto dall’art. 1932 c.c. Alle conclusioni operative segue una tavola di sintesi e un apparato di note essenziali.
1. Fonti, struttura e ratio dell’azione diretta
L’azione diretta contro l’impresa assicuratrice RCA è una tutela speciale del danneggiato: gli consente di pretendere l’adempimento dall’assicuratore entro il massimale, senza essere costretto a conseguire previamente una condanna del responsabile civile. Non si tratta, tuttavia, della semplice trasposizione nel processo dell’obbligazione indennitaria nascente dal contratto. Il fatto illecito genera l’obbligazione risarcitoria del responsabile; il contratto assicurativo colloca accanto ad essa, nei limiti legali e convenzionali rilevanti nei rapporti interni, l’obbligazione dell’impresa di tenere indenne l’assicurato. L’azione diretta rende opponibile all’impresa il debito risarcitorio, ma non cancella la centralità del rapporto di responsabilità.[1]
L’art. 144, comma 3, d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (CAP), prescrive che nel giudizio promosso contro l’impresa assicuratrice sia chiamato anche il responsabile del danno. La disposizione costituisce la fonte speciale del litisconsorzio necessario nell’azione diretta ordinaria; l’art. 102 c.p.c. ne disciplina l’integrazione e le conseguenze dell’omissione. La funzione della regola è evitare accertamenti incompatibili sul rapporto risarcitorio e assicurare al responsabile civile la partecipazione al giudizio che può riflettersi sul rapporto interno con l’impresa, anche in prospettiva di rivalsa o regresso. L’individuazione del soggetto da chiamare richiede tuttavia di considerare il petitum, la causa petendi e la specifica azione esercitata.
La regola processuale deve essere letta alla luce dell’art. 2054 c.c. Il terzo comma individua, oltre al conducente, il proprietario — o i soggetti ad esso equiparati — quale responsabile solidale, salva la prova che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà. L’art. 1917 c.c. disciplina invece l’assicurazione della responsabilità civile, inclusa la speciale voce delle spese di resistenza; l’art. 1932 c.c. impedisce che clausole peggiorative svuotino le garanzie inderogabili previste dalla legge. Responsabilità, legittimazione passiva, litisconsorzio e garanzia contrattuale sono dunque piani contigui, ma non sovrapponibili.
1.1. Il carattere eccezionale del litisconsorzio RCA
Il litisconsorzio necessario non deriva dalla mera opportunità di trattare congiuntamente più rapporti, né dalla semplice solidarietà passiva. Esso è imposto dalla legge speciale per l’azione diretta e va perciò contenuto nei limiti della sua funzione. La partecipazione necessaria del responsabile civile non rende automaticamente necessari tutti i soggetti che possono aver avuto un ruolo nel sinistro, né tutti coloro che intrattengono un rapporto contrattuale con l’impresa. L’interprete deve individuare il soggetto cui il sistema imputa la responsabilità rilevante ai fini dell’azione proposta, non estendere indistintamente il contraddittorio.[3]
2. Il proprietario quale litisconsorte necessario
Nella configurazione ordinaria dell’azione diretta RCA, il proprietario del veicolo assicurato — ovvero il soggetto legalmente equiparato dall’art. 2054, comma 3, c.c. — è il responsabile civile che deve partecipare, con l’impresa, al giudizio. Il suo litisconsorzio necessario si collega alla responsabilità solidale prevista dalla norma e alla necessità che l’accertamento dell’an debeatur e del quantum si formi nel contraddittorio del soggetto esposto agli effetti del rapporto risarcitorio e, nei rapporti interni, dell’eventuale pagamento assicurativo. Il conducente non proprietario può essere responsabile ex art. 2054, comma 1, c.c. e può essere convenuto o chiamato in causa; non sostituisce però, per il solo fatto della guida, il proprietario quale litisconsorte necessario. Il principio va applicato con cautela alla domanda concretamente proposta e alle figure equiparate previste dalla legge.
La nozione va verificata in senso civilistico e processuale. Rilevano la titolarità del diritto reale o la posizione legalmente equiparata, non la sola apparenza documentale, il possesso occasionale o l’indicazione, non dimostrata, contenuta nell’atto introduttivo. Laddove emerga che il convenuto non è proprietario, il giudice non può reputare integrato il contraddittorio soltanto perché egli era alla guida. Occorre invece individuare e chiamare il soggetto effettivamente titolare della posizione contemplata dall’art. 2054, comma 3, c.c., se necessario alla decisione.
2.1. Omissione, rilevabilità e rimessione
L’omessa evocazione del litisconsorte necessario configura un vizio del contraddittorio rilevabile anche d’ufficio, finché non si sia formato il giudicato. Il giudice deve ordinare l’integrazione ai sensi dell’art. 102, comma 2, c.p.c., fissando il relativo termine perentorio; l’inosservanza dell’ordine comporta l’estinzione del processo. Se la decisione interviene nonostante il vizio, trovano applicazione i rimedi impugnatori coerenti con la nullità derivante dalla mancata partecipazione del litisconsorte. Non si tratta di una mera questione di legittimazione passiva: questa attiene alla titolarità del rapporto dedotto secondo l’allegazione, mentre il litisconsorzio riguarda la necessaria completezza soggettiva del processo.
2.2. Sostituzioni soggettive e circolazione prohibente domino
L’art. 2054, comma 3, c.c. equipara al proprietario l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio e l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. In tali ipotesi la responsabilità e, correlativamente, la posizione processuale necessaria seguono la figura legalmente sostitutiva. La verifica richiede attenzione alla concreta titolarità del rapporto e alla disciplina applicabile al tempo del fatto, senza confondere la disponibilità materiale del veicolo con l’equiparazione legislativa.
Peculiare è la circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario. La prova liberatoria prevista dall’art. 2054, comma 3, c.c. non coincide con il semplice invito a non usare il mezzo o con una disapprovazione generica. La Cassazione richiede una volontà contraria seria, concreta ed efficacemente manifestata, accompagnata da cautele idonee a impedire l’uso del veicolo; in questa prospettiva assumono rilievo la custodia delle chiavi, le modalità di sottrazione e ogni comportamento concretamente ostativo.[6] Se la circolazione prohibente domino è accertata, viene meno la responsabilità del proprietario e il conducente acquista rilievo quale soggetto da evocare nella peculiare azione diretta, perché egli è il responsabile del danno rimasto in campo. La qualificazione esige prudenza: non basta allegare l’invito domino per mutare la struttura soggettiva della lite.[7]
3. Il conducente non proprietario: responsabilità senza necessaria partecipazione
Il conducente risponde ex art. 2054, comma 1, c.c., salvo la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. Questa responsabilità sostanziale non lo rende, per ciò solo, litisconsorte necessario nel giudizio proposto dal danneggiato contro l’assicuratore del veicolo. La distinzione è decisiva: il conducente può essere convenuto direttamente, chiamato in causa per ragioni di garanzia, o partecipare volontariamente; tuttavia, nell’azione diretta ordinaria l’art. 144, comma 3, CAP impone la chiamata del responsabile individuato dalla regola proprietaria dell’art. 2054, comma 3, non di ogni possibile corresponsabile.[8]
Ne discendono conseguenze pratiche rilevanti. La domanda proposta solo contro impresa e proprietario non è incompleta per la mancata citazione del conducente non proprietario. Il giudicato formatosi in quel processo non può però essere esteso oltre i limiti soggettivi propri dell’accertamento, né la mancata partecipazione del conducente può trasformarsi automaticamente in un accertamento vincolante della sua personale responsabilità. Se il danneggiato mira a una condanna personale del conducente, deve formulare una domanda idonea e assicurare il contraddittorio su quella pretesa. Analogamente, il conducente che intervenga deve verificare se intenda solo difendersi dall’accertamento o proporre domande di garanzia verso l’impresa.
3.1. Strategia processuale e ipotesi prohibente domino
La scelta di evocare il conducente può essere opportuna per completezza istruttoria e per prevenire giudizi successivi, ma l’opportunità non equivale a necessità. È essenziale distinguere tra chiamata del terzo, litisconsorzio facoltativo e litisconsorzio necessario. Nella circolazione prohibente domino, invece, l’esclusione della responsabilità proprietaria può rendere il conducente il soggetto la cui partecipazione è richiesta dalla struttura dell’azione, secondo la ricostruzione accolta dalla giurisprudenza richiamata. Anche qui, l’accertamento della proibizione non può essere anticipato con una mera prospettazione difensiva.[9]
4. Contraente non proprietario e conducente
Il contraente della polizza è il soggetto che conclude il contratto e normalmente assume l’obbligazione di pagamento del premio. Tale qualità non coincide necessariamente con quella di proprietario, conducente o assicurato. La mera sottoscrizione della polizza non fonda responsabilità civile da circolazione e non integra, di per sé, litisconsorzio necessario nell’azione diretta: il rapporto contrattuale non sostituisce la fattispecie dell’art. 2054 c.c. né consente di sostituire il contraente al proprietario ai fini dell’art. 144, comma 3, CAP. Occorre distinguere il conducente estraneo al contratto, il conducente che rivesta anche la qualità di assicurato secondo il titolo negoziale, e il contraente non proprietario; per ciascuna figura, responsabilità, copertura, legittimazione e posizione processuale dipendono dalla domanda, dalla legge e dal contenuto della polizza.
Nel primo caso, il contraente estraneo tanto alla proprietà quanto alla guida al momento del sinistro non è responsabile per la sola qualità negoziale e non è litisconsorte necessario. Potrà essere parte soltanto se una distinta domanda contrattuale ne giustifichi la presenza. Nel secondo caso, il contraente non proprietario ma conducente risponde, se ne ricorrono i presupposti, quale conducente; ciò non gli attribuisce però la qualità di litisconsorte necessario nell’azione diretta ordinaria, salvo la particolare struttura della circolazione prohibente domino. Nel terzo caso, l’assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta impone di individuare l’interesse assicurato e il soggetto la cui responsabilità è coperta, senza dedurre dalla tecnica contrattuale un’autonoma responsabilità del contraente.
L’assicurato, nell’assicurazione della responsabilità, è il titolare dell’interesse a non subire un depauperamento patrimoniale per il debito verso il terzo. Una eventuale clausola che preveda garanzia o regresso contro un contraente estraneo alla responsabilità deve essere scrutinata nella sua specifica formulazione e causa: può integrare una pattuizione atipica o un’obbligazione interna, ma non trasforma il contraente in responsabile civile verso il danneggiato né in litisconsorte necessario. La sua opponibilità e validità non possono essere presunte.[10]
5. Trasportato e surrogazione: pluralità di strumenti, unità delle cautele
5.1. L’azione del terzo trasportato
L’art. 141 CAP appresta al trasportato una tutela diretta nei confronti dell’impresa del veicolo sul quale viaggiava, nei limiti previsti dalla norma. L’azione non va confusa né con l’azione diretta ordinaria ex art. 144 CAP né con l’azione di risarcimento diretto ex art. 149 CAP: l’individuazione dei soggetti necessari dipende dalla disciplina effettivamente invocata, dalle allegazioni e dalle domande proposte. Nella prospettiva dell’art. 141, la giurisprudenza ha valorizzato la partecipazione del proprietario del veicolo del trasportato quale responsabile civile; ciò non comporta l’automatica necessaria partecipazione di ogni conducente o contraente. Anche per l’art. 149 CAP, la semplificazione del rapporto con il proprio assicuratore non autorizza generalizzazioni estranee alla concreta struttura della lite e ai rapporti che l’attore abbia inteso dedurre.
La giurisprudenza ha affermato, con riferimento al giudizio ex art. 141 CAP, il litisconsorzio necessario del proprietario del veicolo sul quale il trasportato si trovava. Il principio va letto nella prospettiva dell’opponibilità dell’accertamento e della posizione del responsabile civile, non come automatica attrazione nel processo di ogni conducente o contraente. Le questioni relative al rapporto fra azione ex art. 141 e azione ordinaria, specie nei sinistri con pluralità di veicoli, restano sensibili alla concreta domanda e non tollerano formule indiscriminate.[12]
5.2. Surrogazione dell’assicuratore sociale
La surrogazione ex art. 1916 c.c. e, nel settore RCA, il coordinamento con l’art. 142 CAP realizzano una successione a titolo particolare nel credito risarcitorio, entro i limiti delle prestazioni erogate e del danno risarcibile. L’assicuratore sociale non acquista un credito astratto sganciato dalla posizione della vittima: deve provare titolo, esborso, nesso con il danno e assenza di duplicazioni, nei limiti segnati dalla disciplina applicabile. La Cassazione ha chiarito che la successione dell’ente surrogante non elimina il litisconsorzio necessario previsto per l’azione risarcitoria della vittima.[13]
Occorre dunque distinguere il problema della titolarità del credito surrogato da quello della struttura soggettiva del processo. L’assicuratore surrogante agisce iure proprio per effetto della successione, ma la domanda conserva il suo ancoraggio al rapporto risarcitorio originario. Le modalità della richiesta di surrogazione, il rapporto con pagamenti già effettuati e la delimitazione delle singole voci possono porre questioni controverse; è metodologicamente corretto evitare di attribuire portata generalissima a soluzioni maturate su fattispecie documentali specifiche.[14]
6. Spese di resistenza ex art. 1917, comma 3, c.c.
L’art. 1917, comma 3, c.c. pone a carico dell’assicuratore le spese sostenute dall’assicurato per resistere all’azione del danneggiato, entro il limite di un quarto della somma assicurata. Si tratta di una voce autonoma della garanzia di responsabilità civile, funzionale all’interesse comune di assicurato e impresa a contrastare la pretesa risarcitoria; non coincide né con l’indennizzo principale né con le spese di soccombenza regolate dagli artt. 91 ss. c.p.c. Il rimborso richiede una domanda riconoscibile, la prova dell’esborso o della maturazione dell’obbligazione, della necessità e congruità della difesa e del nesso con la resistenza alla pretesa del terzo. Quando la somma dovuta al danneggiato ecceda il massimale, le spese sono ripartite tra assicuratore e assicurato in proporzione dei rispettivi interessi, secondo la regola dell’art. 1917, comma 3, c.c.
Per il rimborso occorre una domanda espressa, l’allegazione e prova dell’esborso, nonché della necessità e congruità della difesa. Non basta il solo conferimento dell’incarico, se non segue un costo effettivamente sostenuto o maturato secondo la regolazione applicabile; né basta l’utilità soggettivamente percepita dall’assicurato. Il giudice deve verificare il nesso fra iniziativa difensiva e resistenza all’azione del danneggiato, l’interesse comune e la proporzione della spesa. L’onere probatorio non consente automatismi, soprattutto quando la difesa sia duplicativa, estranea al thema decidendum o oggettivamente inutile.[16]
6.1. Limite, massimale e distinzioni
Il limite del quarto opera nel quadro dell’art. 1917 c.c. Se la somma dovuta al danneggiato supera il massimale, le spese di resistenza sono ripartite fra assicuratore e assicurato in proporzione dei rispettivi interessi. La disciplina non va sovrapposta alle spese di soccombenza ex art. 91 c.p.c., che regolano il rapporto processuale e seguono il criterio della causalità; alle spese di chiamata in garanzia, che possono dipendere da autonome scelte processuali; alle spese di gestione della lite sostenute dall’impresa; né alle spese del procedimento penale, rimborsabili soltanto se sia dimostrata la riconducibilità alla resistenza contro la pretesa risarcitoria e ricorrano gli altri presupposti della garanzia.[17]
Le conclusioni dovrebbero domandare separatamente il rimborso delle spese di resistenza, indicandone il titolo normativo, il limite del quarto, la documentazione dell’esborso e i criteri di necessità e congruità. Una domanda indistinta di spese di causa o una generica richiesta di manleva rischiano di non rendere riconoscibile il diverso petitum contrattuale. La cautela è particolarmente importante per il conducente non proprietario: egli può avvalersi dell’art. 1917, comma 3, c.c. se la sua responsabilità è assicurata per legge e per contratto, non già per il solo fatto di essere coinvolto nel giudizio.
7. Inderogabilità, clausole interne e rivalsa
L’art. 1932 c.c. determina la nullità delle pattuizioni che derogano in senso sfavorevole all’assicurato alle disposizioni inderogabili richiamate dalla norma, con sostituzione della disciplina legale. Tale piano va tenuto distinto, con rigore, da quello dell’art. 144, comma 2, CAP: le eccezioni derivanti dal contratto non sono opponibili al terzo danneggiato nell’azione diretta, ma possono rilevare nei rapporti interni soltanto se la relativa rivalsa è prevista, valida, applicabile e provata. In materia di spese di resistenza, Cass. civ., sez. III, 5 luglio 2022, n. 21220 ha affermato la nullità della clausola che esclude il rimborso delle spese per legali o tecnici non designati dall’assicuratore, in quanto incompatibile con la tutela inderogabile dell’art. 1917, comma 3, c.c. La portata della decisione non dispensa, comunque, dalla verifica in concreto di necessità, congruità, interesse comune e prova della spesa.
Va mantenuta ferma la distinzione fra inopponibilità al danneggiato delle eccezioni derivanti dal contratto RCA e loro possibile efficacia nei rapporti interni. Le clausole di guida senza patente, guida in stato di ebbrezza, limitazioni del rischio, gestione della lite e rinuncia alla rivalsa possono avere contenuti ed effetti diversi; l’impresa non può opporle al terzo nei limiti segnati dalla disciplina dell’azione diretta, ma può farle valere internamente solo se valide, applicabili e provate. Non è corretto dedurre da una clausola una rivalsa automatica, né da una rinuncia alla rivalsa una garanzia illimitata: decisivi restano testo, causa, normativa imperativa, massimale e fatti accertati.[20]
8. Conclusioni operative e check-list
L’avvocato del danneggiato deve identificare il veicolo assicurato, il proprietario o il soggetto equiparato ex art. 2054, comma 3, c.c., verificare la corretta evocazione del responsabile nel giudizio diretto e formulare domande coerenti con il rimedio prescelto. L’avvocato del proprietario deve verificare immediatamente titolarità, eventuale circolazione contro la volontà, massimale, gestione della lite e tempestività delle domande interne. L’avvocato del conducente deve separare la difesa sulla responsabilità dalla questione del litisconsorzio e, se assicurato, proporre in modo espresso la domanda di garanzia e quella relativa alle spese di resistenza. L’impresa deve distinguere l’obbligazione verso il terzo dalla rivalsa interna, documentare le condizioni di polizza e non introdurre nel giudizio diretto eccezioni non opponibili al danneggiato.
Accertare se l’azione è proposta ex art. 144, art. 141 CAP o in surrogazione e individuare la disciplina soggettiva pertinente.
Verificare proprietario, usufruttuario, acquirente con riservato dominio o utilizzatore in leasing mediante documenti idonei.
Non sostituire il proprietario con il conducente non proprietario, salvo la specifica ipotesi di circolazione prohibente domino ritualmente allegata e provata.
Sollevare tempestivamente il difetto di integrità del contraddittorio e chiedere l’ordine ex art. 102 c.p.c.
Formulare domande di garanzia, rivalsa e spese di resistenza con petitum e causa petendi distinti.
Documentare esborso, necessità e congruità delle spese; verificare limite del quarto e massimale.
Esaminare le clausole interne senza confondere opponibilità al terzo, validità, efficacia interna e prova dei presupposti.
| Soggetto | Responsabilità sostanziale possibile | Litisconsorte necessario nell’azione diretta | Interesse o rimedio processuale |
|---|---|---|---|
| Proprietario / soggetto equiparato | Sì, ex art. 2054, comma 3, c.c., salva prova liberatoria | Sì, nella struttura ordinaria | Partecipare all’accertamento; difesa, garanzia e rivalsa interna |
| Conducente non proprietario | Sì, ex art. 2054, comma 1, c.c. | No, per il solo fatto della guida | Può essere convenuto o chiamato; domanda di garanzia se assicurato |
| Conducente in circolazione prohibente domino | Sì | Rilevante quale responsabile da evocare secondo la fattispecie | Accertamento rigoroso della proibizione e della responsabilità |
| Contraente non proprietario né conducente | Non per la sola qualità contrattuale | No | Eventuale domanda contrattuale autonoma, se fondata |
| Assicuratore RCA | Obbligazione diretta verso il terzo nei limiti di legge | Convenuto necessario dell’azione diretta | Gestione della lite; eccezioni interne e rivalsa nei limiti applicabili |
Domande frequenti
FAQ operative
Il proprietario non citato nell’azione diretta RCA?
Se è il responsabile civile individuato dall’art. 2054, comma 3, c.c., il contraddittorio non è integro: il giudice deve ordinare l’integrazione ex art. 102 c.p.c.
Il conducente non proprietario citato da solo sostituisce il proprietario?
No. La sua eventuale responsabilità sostanziale non lo rende, per ciò solo, litisconsorte necessario né sostituisce il proprietario.
Il contraente che non è proprietario è litisconsorte necessario?
No, non per la sola qualità contrattuale. Occorre verificare una distinta domanda e il titolo da cui deriverebbe una responsabilità o un’obbligazione interna.
Nell’azione del terzo trasportato chi deve essere chiamato?
Occorre applicare l’art. 141 CAP alla domanda concretamente proposta; il proprietario del veicolo sul quale il trasportato viaggiava assume rilievo quale responsabile civile, senza automatica estensione a ogni conducente o contraente.
Nel risarcimento diretto ex art. 149 CAP valgono sempre le medesime regole?
La disciplina va coordinata con la struttura della domanda e con i rapporti dedotti; non è corretto trasferire meccanicamente le regole dell’art. 144 a liti diversamente configurate.
Il conducente può chiedere manleva all’assicuratore?
Sì, se è soggetto assicurato secondo legge e contratto e formula una domanda di garanzia specifica, nel rispetto delle condizioni di polizza.
Quando sono dovute le spese ex art. 1917, comma 3, c.c.?
Quando siano provati spesa o obbligazione maturata, necessità, congruità e collegamento con la resistenza alla pretesa del danneggiato, entro il limite legale.
L’assicuratore può imporre il proprio legale?
La gestione della lite va verificata sul testo contrattuale, ma non può tradursi in una clausola in peius nulla: Cass. n. 21220/2022 esclude il diniego assoluto fondato sulla mancata designazione del legale o del tecnico.
Le clausole di guida esperta o esclusiva sono opponibili al terzo?
No, nei limiti dell’art. 144, comma 2, CAP; la loro eventuale rilevanza interna e una rivalsa richiedono separata verifica di validità, applicabilità e prova.
Qual è il rimedio contro una clausola in peius?
Se contraria a una disposizione inderogabile richiamata dall’art. 1932 c.c., la clausola è nulla ed è sostituita dalla disciplina legale.
Qual è la differenza tra spese di resistenza e spese di soccombenza?
Le prime appartengono al rapporto assicurativo e tutelano l’interesse comune alla difesa; le seconde regolano il rapporto processuale tra parti secondo causalità e soccombenza.
Il difetto di contraddittorio può essere rilevato d’ufficio?
Sì, finché non si sia formato il giudicato; il giudice deve disporre l’integrazione nei termini dell’art. 102 c.p.c.
Il superamento del massimale elimina le spese di resistenza?
No. L’art. 1917, comma 3, c.c. prevede il riparto proporzionale tra assicuratore e assicurato in relazione ai rispettivi interessi.
Il conducente estraneo al contratto è privo di tutela?
Non necessariamente: la copertura dipende dall’ambito soggettivo della polizza e dalla disciplina applicabile, non dalla sola qualità di conducente.
Note e bibliografia essenziale
[1] Artt. 144 CAP, 1917 c.c.; sulla distinzione tra debito risarcitorio e rapporto assicurativo, v. anche la dottrina indicata in bibliografia.
[2] Art. 102 c.p.c.; art. 144, comma 3, CAP. Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 2014, n. 25421, distingue la posizione del proprietario da quella del conducente non proprietario nel giudizio diretto.
[3] Cass. civ., sez. VI-3, 29 gennaio 2016, n. 1820, in continuità con il principio che il conducente non proprietario non è litisconsorte necessario nell’azione diretta.
[4] Cass. civ., sez. III, 8 aprile 2020, n. 7755; Cass. civ., sez. III, 15 settembre 2023, n. 26683. Le massime vanno lette alla luce della domanda e della fattispecie concreta.
[5] Art. 102 c.p.c.; Cass. civ., sez. III, 5 luglio 2022, n. 21220 (in tema di clausola sulle spese di resistenza). Per la disciplina processuale, occorre attenersi al testo dell’art. 102 c.p.c. e al caso concreto.
[6] Cass. civ., sez. VI-3, 29 gennaio 2016, n. 1820: l’invito domino richiede una manifestazione concreta ed efficace della volontà contraria e cautele proporzionate, non una mera dichiarazione astratta.
[7] Cass. civ., sez. III, 2 dicembre 2014, n. 25421, sul rilievo della circolazione contro la volontà del proprietario nell’azione diretta; il principio va coordinato con l’accertamento in fatto della prova liberatoria.
[8] Cass. n. 25421/2014 e Cass. n. 1820/2016, cit.; v. anche Cass. n. 7755/2020, cit.
[9] Cass. n. 1820/2016 e Cass. n. 25421/2014, cit.
[10] Sul rapporto fra contraente, assicurato e interesse assicurato, v. le indicazioni essenziali di Durante, Gentile e Lagostena Bassi-Rubini in bibliografia.
[11] Corte cost., ord. 13 giugno 2008, n. 205, sul carattere non esclusivo dell’azione prevista dall’art. 141 CAP; la pronuncia va intesa nei limiti della questione decisa.
[12] Cass. civ., sez. III, 15 settembre 2023, n. 26683, da coordinare con la concreta azione esercitata e con la struttura soggettiva della lite.
[13] Cass. civ., sez. III, 11 maggio 2022, n. 14980, sulla permanenza del litisconsorzio necessario proprio dell’azione risarcitoria nella domanda dell’assicuratore sociale surrogato.
[14] Art. 142 CAP; art. 1916 c.c. Per il coordinamento delle pretese e le cautele probatorie, cfr. Cass. n. 14980/2022, cit.
[15] Art. 1917, comma 3, c.c.; Cass. civ., 11 ottobre 2012, n. 17315; Cass. civ., 14 ottobre 1993, n. 10170.
[16] Cass. civ., 23 febbraio 2000, n. 2047; Cass. civ., 25 settembre 1998, n. 9592, in tema di nesso fra spesa e interesse comune alla resistenza.
[17] Art. 1917, comma 3, c.c.; la rimborsabilità deve essere verificata in relazione alla concreta causa delle spese.
[18] Cass. civ., 14 luglio 2011, n. 15478, sulla natura e sui limiti della garanzia per spese di resistenza; v. anche Cass. n. 17315/2012.
[19] Artt. 1917, comma 3, e 1932 c.c.; Cass. civ., sez. III, 5 luglio 2022, n. 21220, sulla nullità della clausola che esclude il rimborso delle spese per legali o tecnici non designati dall’assicuratore.
[20] Art. 144, comma 2, CAP; per la distinzione tra eccezioni contrattuali e rapporti interni, v. Geri, cit. in bibliografia, nonché la giurisprudenza richiamata nel testo.
Bibliografia
Matera e Sella, commento all’art. 144 CAP, in commentario al Codice delle assicurazioni private.
Criscuolo, “Rivalse, regressi, surroghe e manleve in materia di r.c.a.”, in DR, 1998.
Sileci, Le azioni a tutela del danneggiato nella circolazione stradale, Milano, 2017.
Per ulteriori riferimenti, utilizzare esclusivamente fonti bibliografiche e massimari verificabili in relazione alla singola questione.
Il contributo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza né parere legale. Normativa, fonti e circostanze devono essere verificate rispetto al caso concreto e al momento della consultazione.